Art. 7.
(Verifica e riassetto del sistema nazionale delle frequenze).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che, previa verifica affidata a un comitato di esperti indipendenti, ritiene non essere indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
      2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, definisce i criteri di assegnazione delle radiofrequenze di cui al comma 1, di quelle eventualmente liberate ai sensi del comma 13 dell'articolo 4, nonché di quelle delle emittenti nazionali o locali la validità delle concessioni o autorizzazioni delle quali non sia stata prolungata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce i criteri per l'assegnazione tenendo conto del seguente ordine di priorità:

          a) soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, fino al raggiungimento

 

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dell'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia;

          b) soggetti non già esercenti attività radiotelevisiva a qualunque titolo al momento della suddetta assegnazione che ne facciano richiesta per la realizzazione di reti per la trasmissione in tecnica digitale su frequenze terrestri, sino al raggiungimento da parte di almeno un nuovo operatore di un grado di copertura della popolazione superiore al 50 per cento; nonché, in via subordinata, soggetti esercenti emittenti esistenti che diffondono in tecnica digitale in ambito nazionale e locale che abbiano un grado di copertura della popolazione inferiore al 50 per cento;

          c) destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale in tecnica analogica che abbiano un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento.

      3. Sulla base dei criteri di cui al comma 2, il Ministero delle comunicazioni provvede alla riassegnazione delle frequenze secondo quanto indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché alla revisione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze al fine dell'utilizzo delle frequenze eventualmente resesi disponibili per servizi diversi dalla radiodiffusione.